Terms of Use

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per utilizzo Software e Servizi SICS

1) PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali si applicano alla vendita dei prodotti e alla prestazione dei servizi da parte di SICS Srl (Fornitore) nei confronti di qualsiasi soggetto, ditta o società (di seguito “il Cliente”). Le presenti condizioni sostituiscono ogni precedente Condizione Generale di contratto di SICS Srl.

Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali il Cliente dichiara di avere tutti i diritti e poteri necessari per concludere e dare esecuzione piena ed efficace al Contratto e di voler utilizzare i Software (e gli eventuali Aggiornamenti e Sviluppi) e i Servizi nell’ambito della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale, e che, pertanto, non si applicano nei suoi confronti le disposizioni del D. Lgs. 206/2005 a protezione dei consumatori.

  1. DEFINIZIONI

    1. Ai fini del presente Accordo, le seguenti parole avranno il significato di seguito definito:

      Cliente: il cliente di SICS parte contraente della relativa Offerta Commerciale;

      Cliente privato: soggetto contraente diverso da Società Sportive professionali

      Competizione: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonche’ gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell’esito delle predette competizioni;

      Contratto: o anche “Accordo” – l’Offerta Commerciale e le presenti Condizioni Generali di contratto, cui l’Offerta Commerciale fa riferimento, nonchè qualsiasi altro accordo o documento sottoscritto tra le parti inerente la medesima Offerta Commerciale, anche accettato on line e/o spediti per accettazione via email all’indirizzo di posta elettronica di SICS srl;

      Data di inizio: la data indicata nella relativa Offerta Commerciale;

      Dati concessi in licenza: i Dati concessi in licenza al Cliente ai sensi del presente Accordo, che fanno parte dei Servizi e che vengono raccolti sulla base dei video ripresi dalle telecamere di una trasmissione televisiva e/o da telecamere specificamente installate per riprese di tipo tecnico, e che possono includere Dati di tracciabilità grezzi e/o Dati fisici e/o Dati Tecnico/Tattici;

      Dati Fisici: i Dati descritti nell’Offerta Commerciale, che possono includere Dati metrici e di prestazione fisica dei giocatori, relativi, ad esempio, alla distanza percorsa in una partita, alla distanza in volata, al numero di sprint, al numero di accelerazioni, alla velocità e altri dati in uscita derivati da Raw Tracking Data, tutti calcolati secondo specifiche definizioni scientifiche per ciascuna metrica fisica, e qualsiasi altro Dato generato e/o prodotto e/o modificato sulla base dei Raw Tracking Data.

      Dati personali dei giocatori: tutti i Dati Personali che vengono trattati nell’esecuzione del Contratto;

      Dati Tecnico/Tattici: i Dati relativi al comportamento e alla prestazione del giocatore durante un evento analizzato (Partita o Allenamento) ad esempio passaggi fatti e ricevuti, dribbling, cross, corner, assist, tiri, reti… tutti raccolti e annotati manualmente dallo staff di analisti SICS;

      Dati: tutti i dati raccolti o prodotti da SICS nel corso della fornitura dei Servizi nonchè tutte le rappresentazioni di tali dati mediante analisi e presentazione grafica e statistica;

      Dati di tracciabilità grezzi: si intendono i Dati di tracciabilità grezzi descritti ulteriormente nella relativa Offerta Commerciale, che possono includere Dati derivanti dalla trasmissione di partite di calcio inclusi, a titolo esemplificativo, quanto segue:

      1. le posizioni (x,y) dei giocatori visibili nella trasmissione;

      2. la posizione (x,y) dell’arbitro principale visibile nella trasmissione; e

      3. la posizione (x,y,z) della palla visibile nella trasmissione televisiva.

      Diritti audiovisivi: quelli di cui all’art. 2 – lett. O del D.lgs 9/08 di cui la Società Cliente è contitolare a norma

      dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo.

      Diritti di proprietà intellettuale: brevetti, diritti sulle invenzioni, diritti d’autore e diritti correlati, marchi, nomi di aziende e nomi di dominio, diritti di costituzione, avviamento e diritto di citare in giudizio, diritti su design, diritti su database, diritti di utilizzo e protezione della riservatezza di informazioni riservate (compreso il know-how), segreti commerciali e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale, in ogni caso registrati o non registrati, compresi i diritti per richiedere concessioni, rinnovi o estensioni e tutti i diritti o forme di protezione simili o equivalenti che sussistono o sussisteranno ora o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

      Evento di forza maggiore: ogni evento non cagionato dalla Parte stessa, che non può essere previsto o rimosso con l’uso dell’ordinaria diligenza e che influisca in modo sostanziale in termini di costi e/o di tempo sulla capacità della Parte che lo invoca di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente Accordo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti di guerra, sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, o altre calamità naturali, scioperi, serrate, o altre azioni da parte delle maestranze, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, provvedimenti di sospensione dell’attività .

      Evento: l’evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell’impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell’altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell’area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all’interno del recinto di gioco dell’impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;

      Giocatori: qualsiasi giocatore partecipante agli Eventi a cui si riferiscono i Dati elaborati e ricavati tramite il Software o i servizi concessi in licenza

      Giornata: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall’organizzatore della competizione;

      IP del cliente: tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativi al Cliente o al marchio del Cliente richiesti da SICS per fornire i Servizi (inclusi, a titolo esemplificativo, nomi, loghi, stemmi, contenuti video, schede del team, dati, marchi o altri contenuti ).

      Materiali SICS: qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, attrezzatura, documento, dato, informazione, design, processo, formula, codifica del computer, algoritmi, metodologia, prodotto, materiale, articolo, strumento, sistema, sistema riservato e altre opere (se di proprietà da SICS o da terzi), forniti da SICS o dai suoi Rappresentanti al Cliente nell’ambito del presente Accordo, sia nell’ambito dei Servizi che in altro modo.

      Normativa Privacy: il Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), il D.lgs. 196/2003 ed eventuali loro modifiche e/o sostituzioni.

      Offerta Commerciale: l’offerta contenente la descrizione dei servizi e le condizioni economiche per la loro

      fornitura.

      Organizzatore della competizione: il soggetto cui e’ demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;

      Organizzatore dell’evento: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione dell’evento disputato nell’impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;

      Parti: SICS srl e la Cliente firmataria dell’Offerto Commerciale;

      Parti SICS: avrà il significato di cui alla clausola 10.3.;

      Piattaforma: la piattaforma cloud per la condivisione del tagging e dei video esportati tra i componenti dello

      staff a cui si riferiscono i Servizi come stabilito nell’Offerta Commerciale;

      Prezzo aggiuntivo: avrà il significato di cui alla clausola 5.2.;

      Prezzo: le commissioni e i corrispettivi dovuti dal Cliente come stabilito nella relativa Offerta Commerciale;

      Reclamo: avrà il significato di cui alla clausola 10.3;

      Referente Cliente: la persona di riferimento indicata dal Cliente per gestire le relazioni con SICS; Referente SICS: la persona di riferimento indicata da SICS per gestire le relazioni con il Cliente; Servizi aggiuntivi: avrà il significato di cui alla clausola 5.2.;

      Servizi: i servizi forniti da SICS come stabilito nell’Offerta Commerciale ed eventuali sue modifiche concordate

      per iscritto;

      Stagione sportiva: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;

      Trattamento Dati: le operazioni previste dal GDPR Reg. 2016/679 del 27 aprile 2016. I termini Titolare, Responsabile, Interessato, Dati personali e Trattamento avranno il significato loro attribuito dalle Leggi sulla protezione dei dati applicabili;

      Video e riprese: immagini filmate dell’Evento sportivo

      Video analisi e elaborazione: attività diretta a comprimere, convertire, memorizzare su server ad accesso protetto e fare qualunque operazione necessaria su tali video allo scopo di renderli fruibili allo staff tecnico o a altre persone autorizzate dal Cliente; catalogare gli eventi di potenziale interesse per consentire ai componenti dello staff tecnico a altre persone incaricate della società di ricercare, selezionare, estrarre le clip specifiche relative alle situazioni tecnico/tattiche di interesse per gli staff tecnici del cliente stesso;

  2. SERVIZI E LICENZA NON ESCLUSIVA

      1. A condizione che il Cliente paghi il Prezzo in conformità con i termini del presente Accordo, SICS fornirà al Cliente le licenze software e/o l’accesso alle piattaforme web per la fruizione dei servizi/dati, concordate nell’ Offerta Commerciale e in conformità con il presente Accordo.

      2. La licenza d’uso concessa con il Contratto è da intendersi non esclusiva, onerosa, non sub licenziabile, non cedibile e comunque non utilizzabile da terzi ad alcun titolo, senza il preventivo consenso scritto di SICS srl.

      3. Il Cliente prende atto che dovrà dotarsi delle apparecchiature, dei software, dei servizi telefonici e/o di rete e di quant’altro necessario al fine di utilizzare il Software e di fruire dei Servizi. Il Cliente sarà tenuto a verificare l’idoneità dei propri sistemi hardware, software e di rete ai fini dell’utilizzo del Software e della fruizione dei Servizi (ivi inclusi gli Aggiornamenti e Sviluppi) e rinuncia sin d’ora a qualsiasi pretesa nei confronti di SICS srl al mancato o non corretto funzionamento del Software o alla mancata o non corretta erogazione dei Servizi conseguenti alla inidoneità dei propri sistemi hardware, software e/o di rete.

  3. USO DEL SOFTWARE e DELEGA ALL’ELABORAZIONE delle IMMAGINI

      1. Il Cliente prende atto e riconosce che ogni diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sul Software, sui Servizi, e sulla relativa documentazione, ivi inclusi i diritti di sfruttamento economico, in tutto e in parte, ovunque nel mondo, è e rimane di esclusiva titolarità di SICS srl e, con il Contratto, non viene in alcun modo ceduto al Cliente. Il Software e i Servizi sono concessi in Licenza nei limiti, alle condizioni e per la durata prevista dal Contratto. Pertanto, il Cliente potrà utilizzare il Software e i Servizi esclusivamente nei modi espressamente consentiti dal Contratto e dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel Software e nei Servizi che gli consenta di utilizzarli solo in determinati modi.

        A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Cliente non potrà:

        1. utilizzare il Software in contrasto con norme di legge;

        2. decodificare, decompilare o disassemblare il Software, salvo che tali attività siano espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni;

        3. riprodurre, modificare, adattare, personalizzare il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi o crearne lavori derivati;

        4. eseguire copie del Software;

        5. pubblicare il Software, anche per consentirne la duplicazione da parte di terzi;

        6. commercializzare, a qualsiasi titolo, il Software e/o gli Aggiornamenti e Sviluppi, i Servizi, i Dati ricevuti;

        E’ fatto espresso divieto al Cliente di utilizzare i Software e/o i Software Cloud al fine di conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere Dati che (i) siano in contrasto o violino i diritti di proprietà intellettuale di titolarità di SICS srl e/o di terzi; (ii) abbiano contenuti discriminatori, diffamatori, calunniosi o minacciosi; (iii) contengano materiale pornografico, pedopornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale; (iv) contengano virus, worm, trojan horse o, comunque, altri elementi informatici di contaminazione o distruzione; (v) costituiscano attività di spamming, phishing e/o simili; (vi) siano in ogni

        caso in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili. In caso di violazione di quanto precede, SICS srl si riserva il diritto di interdire al Cliente l’utilizzo del Software e/o del Software Cloud e/o l’accesso ai Dati e di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c.;

      2. il Cliente dovrà fornire e/o consentire l’accesso a materiali, video, immagini e informazioni necessari a SICS per fornire i Servizi; in particolare il Cliente dichiara di essere titolare dei diritti audiovisivi relativi ai video/riprese/immagini messe a disposizione di Sics nell’ambito del presente accordo nonchè proprietaria delle riprese e di poterne legittimamente disporne; tale clausola non si applica ai Clienti privati.

      3. il Cliente espressamente delega SICS srl ad elaborare per suo conto e vece detti video, riprese e immagini delle gare, non avendo il Cliente la competenza e gli strumenti per eseguire direttamente tale attività. Tale clausola non si applica ai Clienti privati.

  4. PROROGA DEL CONTRATTO e SERVIZI AGGIUNTIVI

      1. Le Parti convengono di discutere in buona fede e prima della scadenza del Termine la possibilità di prorogare il Contratto per un ulteriore periodo. Tale eventuale proroga si verificherà solo previo accordo scritto di entrambe le Parti e nessuna Parte sarà obbligata a rinnovare, estendere o iniziare qualsiasi forma di nuovo rapporto oltre la scadenza del Termine; nel caso in cui le Parti accettino una proroga, le Parti rinegozieranno l’ambito dei Servizi e del Prezzo e concorderanno e documenteranno per iscritto i Servizi e il Prezzo modificati.

      2. Se il Cliente desidera accedere a servizi aggiuntivi o accessori a quanto stabilito nella relativa Offerta Commerciale, il Cliente ha il diritto di presentare tale richiesta per iscritto a SICS, fornendo un ragionevole preavviso e specificando la natura e la portata degli ulteriori Servizi. SICS avrà il diritto di accettare o rifiutare la richiesta del Cliente a sua esclusiva discrezione. Nel caso in cui SICS accetti la richiesta del Cliente, le Parti concorderanno per iscritto l’ambito dei servizi aggiuntivi concordati (Servizi Aggiuntivi), nonché le tariffe per i Servizi Aggiuntivi (Prezzo Aggiuntivo).

  5. PREZZO E CORRISPETTIVI

    1. Il Cliente dovrà pagare a SICS il Prezzo / Corrispettivo stabilito in ciascuna Offerta Commerciale accettata, alle scadenze indicate nella stessa.

        1. Qualora non diversamente concordato tra le Parti nell’Offerta Commerciale, il Prezzo deve essere pagato

          entro trenta (30) giorni dalla data della fattura in Euro sul seguente conto bancario: BANCA INTESA SANPAOLO

          IBAN: IT48 G030 6985 4611 0000 0001 023 BIC: BCITITMM

        2. Il mancato pagamento del Prezzo alle scadenze stabilite costituisce una violazione sostanziale del Contratto che autorizza SICS a sospendere la fornitura dei servizi fino a completo pagamento e/o risolvere il Contratto a sua discrezione. In caso di inadempimento del Cliente, questi decadrà da qualsivoglia beneficio del termine e SICS potrà chiedere il pagamento immediato tutte le somme dovute e pattuite, fatta salva la richiesta del maggior danno.

        3. Eventuali spese di viaggio, di albergo e di soggiorno sostenute da SICS in relazione alla fornitura dei Servizi saranno richieste e dovute solo se le Parti si siano preventivamente accordate in tal senso e dette spese dovranno essere giustificate da idonea documentazione.

  6. OBBLIGHI DI SICS

      1. SICS garantisce che i Servizi forniti sono conformi a quanto indicato nell’Offerta Commerciale e saranno eseguiti con il massimo livello di cura, perizia, diligenza, buona fede e in conformità con le migliori pratiche nel settore dell’analisi dei dati calcistici.

      2. SICS garantisce l’accesso ai software e ai Servizi necessari previsti nell’Offerta Commerciale e sottoscritti

        dal Cliente

      3. SICS ha il diritto di fornire servizi identici o simili ai Servizi forniti al Cliente a qualsiasi altra terza parte, inclusi giocatori, agenti, club, leghe, associazioni e altri soggetti all’interno dell’industria calcistica e sportiva in generale.

      4. SICS si impegna e garantisce che la visione e/o riproduzione dei video / riprese / immagini forniti dalla Società Sportiva Cliente a norma del punto 4.2 a fini di elaborazione, analisi e studio tattici in virtù del presente accordo, sarà concessa solo su piattaforma protetta con user id e password anche ad altri clienti Sics con medesimo diritto di accesso al materiale video ed inibita per qualsiasi altra finalità;

  7. OBBLIGHI DEL CLIENTE

    1. Il Cliente dovrà:

      1. adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Accordo con il massimo livello di cura, perizia, buona fede e diligenza in conformità con le migliori pratiche nel settore del calcio;

      2. fornire a SICS e/o mettere a sua disposizione video e riprese delle gare di Campionato relative al periodo e durata previsti nell’Offerta Commerciale al solo fine dell’esecuzione del Contratto altrimenti non eseguibile, nonché materiale di input e altre informazioni che SICS potrebbe ragionevolmente richiedere al fine di fornire il Servizi ; tale clausola non si applica ai Clienti privati.

      3. utilizzare i video, i dati e in generale i servizi ricevuti da SICS in via esclusiva ad uso di studio tecnico/tattico e non distribuire e/o comunicare in alcun modo gli stessi al di fuori della Società Sportiva Cliente stessa, nè al pubblico nè a terzi;

      4. non divulgare, comunicare, cedere in alcun modo, né consentire l’utilizzo delle password e dei codici per l’accesso al Software e ai Servizi.

        8.1.4. tenere in custodia tutti i Materiali SICS a proprio rischio e mantenere i Materiali SICS in buone condizioni fino a quando non vengano restituiti a SICS e non smaltire o utilizzare Materiali SICS se non in conformità con le istruzioni scritte o le autorizzazioni di SICS ;

            1. non fare o omettere di fare nulla che possa far perdere a SICS qualsiasi licenza, autorità, consenso o permesso su cui fa affidamento ai fini della conduzione della propria attività;

            2. assicurarsi che il Referente Cliente sia sempre disponibile con un preavviso ragionevole per fornire l’assistenza o le informazioni richieste da SICS anche tramite il Referente Sics.

  8. INFORMAZIONI RISERVATE

    9.1. Il Cliente riconosce che tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione del Contratto hanno natura confidenziale e riservata e, pertanto, si impegna a non utilizzarle o divulgarle a terzi, in qualunque modo e con qualunque mezzo, per finalità diverse da quelle di cui al Contratto. L’obbligo di riservatezza che precede non riguarda le informazioni che sono di dominio pubblico o erano già in possesso della Parte Ricevente e ciò risulti da atti scritti.

      1. Ai fini del presente Accordo, per Informazioni Riservate si intendono tutte le informazioni apprese, direttamente o indirettamente, in occasione del presente Accordo, incluse, a titolo esemplificativo e oltre ai termini stessi del presente Accordo:

        1. i Dati concessi in licenza; l’attività, gli affari, i clienti, i fornitori, i piani, le intenzioni, i contatti commerciali o le opportunità di mercato di SICS; le operazioni, i processi, le informazioni sui prodotti, il know- how, i progetti, i segreti commerciali o il software della SICS;

        2. qualsiasi dato o informazione fornita, raccolta o comunque trattata da SICS in occasione del suo rapporto commerciale con il Cliente che possa essere utilizzata per identificare o localizzare una persona

    fisica, inclusi ma non limitati a: nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, codice fiscale, data di nascita, dati biometrici; qualsiasi altro dato quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati identificativi, demografici, di geolocalizzazione o comportamentali, quando tali dati sono collegati o hanno la capacità di essere collegati a una determinata persona; e qualsiasi informazione personale non pubblica;

    9.3. Ciascuna Parte si riserva tutti i diritti sulle proprie Informazioni Riservate.

  9. GARANZIA E MANLEVA

    1. Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra Parte di avere tutti i diritti, titoli e autorità per stipulare il presente Accordo.

    2. Il Cliente garantisce, dichiara e si impegna a:

          1. rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le normative, le linee guida o i codici di settore;

          2. non utilizzare i Servizi o i Dati concessi in licenza per scopi illeciti o in violazione del presente Accordo;

        1. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare SICS srl, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti, agenti, successori e/o eredi (collettivamente, “Parti SICS”) da e contro qualsiasi responsabilità, pretesa, danno, perdita o spesa, risarcimento, condanna, onere diretto o indiretto (incluse ragionevoli spese legali, multe o sanzioni eventualmente comminate) sostenute o imposte alle Parti SICS o a una qualsiasi di esse in relazione a rivendicazioni, azioni o procedimenti di terzi (un Reclamo) derivanti da o relativi a:

          1. uso improprio da parte del Cliente della Piattaforma, dei Dati concessi in licenza e/o dei Servizi;

          2. esercizio non legittimo dei diritti audiovisivi su video, riprese e immagini in genere messi a disposizione

            di SICS per l’elaborazione degli stessi;

          3. qualsiasi violazione da parte del Cliente del presente Accordo.

        2. Ciascuna delle due Parti (il Cliente e SICS) si impegna a:

          1. dare avviso tempestivo di qualsiasi Reclamo dovesse pervenire a sua conoscenza; l’eventuale mancanza di tale avviso, tuttavia, non solleverà la Cliente dagli obblighi di indennizzo e manleva assunti con il presente atto, salvo nella misura di qualsiasi pregiudizio materiale alla parte indennizzante come diretta conseguenza di tale inadempimento;

          1. consentire alla parte indennizzante di assumere e controllare la difesa e la liquidazione di tale Reclamo;

          2. fornire tutte le informazioni disponibili e l’assistenza ragionevolmente necessaria affinché la parte indennizzante possa difendersi in caso di Reclamo. La parte indennizzata si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di assumere il controllo, totale o parziale, della difesa e/o della definizione del Reclamo e in tali casi, il Cliente indennizzante si impegna a cooperare ragionevolmente con le attività di difesa della parte indennizzata a costo e spese a carico della parte indennizzante.

          3. La parte indennizzante non dovrà concludere alcun accordo o compromesso di alcun Reclamo né ammettere alcuna responsabilità, senza l’espresso consenso scritto della parte indennizzata.

  10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’

      1. Il Cliente riconosce che in nessun caso SICS sarà responsabile per eventuali perdite o danni subiti dal Cliente in relazione a quanto segue:

        1. imprecisioni dei Dati risultanti dall’utilizzo del software o dei Servizi offerti;

        2. qualsiasi evento imprevedibile al di fuori del ragionevole controllo delle Parti come black-out, attacchi informatici, virus, qualsiasi modifica delle normative nazionali.

      2. Fatto salvo quanto previsto al punto 10 del presente atto e la manleva del Cliente a favore di SICS, qualora SICS venisse dichiarata e/o riconosciuta responsabile a qualsiasi titolo, anche nei confronti di Terze Parti, per penali, risarcimenti, restituzioni, sanzioni o simili in relazione alla propria attività concernente il

    presente atto e resa a favore della Cliente, la sua responsabilità sarà in ogni caso limitata a un importo massimo equivalente all’importo complessivo del Prezzo effettivamente ricevuto da SICS dal Cliente in relazione all’Offerta Commerciale e percepito nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui è sorto il relativo reclamo.

  11. RISOLUZIONE

    1. Senza pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, ciascuna delle Parti può risolvere il presente Accordo con effetto immediato dandone comunicazione scritta all’altra Parte in caso di:

      1. mancato pagamento del Prezzo stabilito nell’Offerta Commerciale protratto per oltre 30 giorni dalla

        scadenza, previo sollecito scritto;

      2. mancata messa a disposizione e/o impossibilità di elaborare video e riprese ed immagini in generale degli Eventi gara;

      3. violazione degli obbighi previsti ai punti 7 e 8 del presente atto;

      4. ammissione a procedure concorsuali e fallimentari;

      5. impossibilità di continuare a fornire i Servizi per motivi tecnici o commerciali legittimi.

  12. CONSEGUENZE DELLA RISOLUZIONE

      1. La risoluzione o la scadenza del presente Accordo non pregiudica nè fa venir meno i diritti delle parti maturati fino alla data di risoluzione o scadenza, compreso il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione del Contratto nonché l’impegno di manleva assunto dal Cliente.

      2. Alla risoluzione del presente Accordo per qualsiasi motivo:

        1. tutte le licenze concesse ai sensi del presente Accordo cesseranno immediatamente;

        2. il Cliente dovrà pagare immediatamente tutti i Corrispettivi in sospeso dovuti a SICS ;

        3. il Cliente dovrà restituire eventuali Materiali SICS entro sette (7) giorni dalla data effettiva di risoluzione.

      3. Qualsiasi proprietà SICS in possesso del Cliente e qualsiasi documento originale o in copia ottenuto dal Cliente nel corso dell’adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente documento (siano essi Materiali SICS o altro) devono essere restituiti a SICS entro dieci giorni dalla richiesta scritta. Il Cliente si impegna inoltre a cancellare tutte le Informazioni Riservate memorizzate su qualsiasi disco o memoria magnetica o ottica, e tutto il materiale derivato da tali fonti che sia in possesso del Cliente.

  13. FORZA MAGGIORE

    14.1. Qualora una delle Parti subisca un evento rientrante nella nozione di “causa di forza maggiore” dovrà tempestivamente darne avviso all’altra Parte, comunicando la natura dell’evento e la sua importanza. L’avviso deve essere confermato per iscritto. In tal caso le obbligazioni nascenti dal presente Accordo restano sospese e nessun inadempimento e/o responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato alla Parte che ha prontamente comunicato l’impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore, purchè adotti tutte le misure ragionevoli per superare il ritardo o l’interruzione e per ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi Evento di Forza Maggiore.

  14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

      1. In conformità alla Normativa Privacy, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità

        indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dalla Normativa Privacy, riconoscendo che nell’esecuzione del Contratto, le Parti potrebbero, in base al singolo caso specifico, ricoprire il ruolo di titolare o di responsabile del trattamento.

      2. Il Cliente si impegna a garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Privacy (GDPR) in relazione al trattamento dei Dati forniti e/o acquisiti nell’ambito del Contratto, con specifico riferimento agli obblighi di preventiva informativa agli Interessati e in particolar modo, ai Giocatori, e di raccolta del consenso, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento UE.

      3. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al

        risarcimento in favore dell’altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

      4. In caso di reclami o contestazioni da parte degli interessati (o contraenti) relativamente al trattamento dei dati che pervengano al Cliente e/o che il Cliente abbia fornito a SICS per l’esecuzione del contratto, anche per immagini, quest’ultimo sarà tenuto a darne immediata comunicazione a SICS srl, fornendo informazioni circa la natura della contestazione, chiarendo la propria posizione in merito e fornendo opportune evidenze. In relazione a ciascuna contestazione o reclamo il Cliente è altresì tenuto a mantenere SICS srl costantemente aggiornata circa i relativi sviluppi e conclusione.

      5. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell’ambito del Contratto, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze della Normativa Privacy e del presente articolo loro rispettivamente imputabili.

  15. PUBBLICITÀ

    16.1. E’ facoltà di SICS pubblicizzare tramite stampa, il proprio sito web o tramite social media il rapporto tra le Parti ai sensi del presente Accordo, previo consenso del Club.

  16. COMUNICAZIONI

    1. Qualsiasi avviso, approvazione, contestazione o altra comunicazione da fornire ai sensi del presente Accordo deve essere in forma scritta e deve essere consegnata a mani, tramite posta raccomandata a/r o tramite e-mail agli indirizzi di posta elettronica del Referente SICS e del Referente Cliente come indicato nella relativa Offerta Commerciale.

  17. LEGITTIMAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE

      1. SICS dichiara di non avvalersi di intermediari e pertanto nessuno all’infuori del legale rappresentante di

        SICS è autorizzato a sottoscrivere il Contratto.

      2. Colui che sottoscrive il Contratto in nome e per conto della Società Cliente dichiara di averne pieno potere e, in caso contrario, qualora la Società Sportiva Cliente non ratifichi il suo operato ex art. 1399 c.c., colui che ha sottoscritto l’Offerta Commerciale sarà obbligato personalmente nei confronti di SICS ex art. 1398 c.c..

  18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

    19.1.Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto sottoscritto tra le parti e successiva alla prima sottoscrizione dell’Offerta Commerciale, avrà valore solo se e in quanto espressamente approvata per iscritto.

  19. SOPRAVVIVENZA CLAUSOLE E CONFLITTI TRA CLAUSOLE

      1. Nel caso in cui una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali sia o diventi invalida o inefficace per qualsivoglia motivo, tale invalidità o inefficacia non vizia la validità o l’efficacia delle altre clausole delle Condizioni Generali, compresa quella sulla manleva, che pertanto rimarranno in vigore tra le parti. Le parti concordano di sostituire le eventuali clausole invalide o inefficaci con clausole valide e efficaci, che siano il più possibile aderenti alla volontà delle parti.

      2. In caso di conflitto tra clausole presenti nelle Condizioni Generali di contratto e quanto stabilito con l’Offerta Commerciale o altro atto successivamente sottoscritto tra le Parti, avranno prevalenza le clausole individualmente negoziate, salva l’incorporazione delle presenti Condizioni Generali nell’Offerta Commerciale stessa.

  20. GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE

    1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice civile italiano e la normativa vigente. Il presente contratto è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

    2. Per tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto o comunque da esso derivanti, è competente in via esclusiva il Giudice del luogo in cui SICS srl ha la propria sede legale.

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